Canone RAI

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la normativa sul canone tv. Queste le principali novità.

Se sei intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione in cui hai la residenza, e possiedi una tv o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive, il canone RAI ti verrà addebitato a rate direttamente nella bolletta della luce.
L’importo del canone annuo ordinario (art.1, comma 19, legge 30 dicembre 2023, n.213), attualmente pari a 90 euro, sarà suddiviso in quote mensili di 9 euro addebitate in bolletta, da gennaio a ottobre. Nella bolletta troverai una voce specifica che indica l’importo relativo alle rate del canone.
Il canone si paga una volta sola: vale per tutti gli apparecchi che possiedi tu e che possiedono i componenti della tua famiglia anagrafica, a prescindere da quanti apparecchi si trovino nella casa di residenza, o in un’altra casa.

Per chi non possiede un televisore, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di autocertificazione per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone. Il modello può essere presentato anche per segnalare eventuali altri casi di esenzione.
Questa dichiarazione va presentata ogni anno. Il modello va inoltrato dal contribuente, o dall’erede, utilizzando un’applicazione web, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf, commercialisti, consulenti del lavoro).
In alternativa, il modello va inviato per posta, in plico raccomandato senza busta e insieme a copia di un documento di riconoscimento, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

ATTENZIONE: le dichiarazioni NON devono essere presentate a COIMEPA SEVIZI S.R.L. che non ha alcun titolo a riceverle e non può quindi tener conto di quanto dichiarato.
Per verificare i termini dell’invio, per scaricare il modello e per ogni ulteriore informazione, ti invitiamo a consultare i siti della RAI (http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/faq.aspx) e dell’AGENZIA DELLE ENTRATE (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Aree+tematiche/Canone+TV/) o a chiamare il numero verde 800 938362.

I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito in bolletta, che, in caso di cliente domestico residente con potenza impegnata fino a 3 kW (tariffa TD della spesa per il trasporto e gestione del contatore), avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.

Per richiedere il rimborso del canone RAI è necessario compilare un apposito modulo disponibile, insieme alle relative istruzioni, sui siti dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e della RAI (www.canone.rai.it) ed inviarlo alternativamente:

Sarà l’Agenzia delle Entrate, dopo un tempo tecnico per effettuare i dovuti controlli, a comunicare alle imprese elettriche l’eventuale accredito da effettuare a titolo di rimborso.

  1. se è stata presentata nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva attestante che l’intestatario del contratto o un altro componente della medesima famiglia anagrafica hanno più di 75 anni e un reddito famigliare complessivo non superiore a 8.000,00 €
  2. se è stata presentata nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva di esenzione per effetto di convenzioni internazionali in possesso dell’intestatario del contratto o di un componente della medesima famiglia anagrafica
  3. se l’intestatario del contratto o un componente della medesima famiglia anagrafica hanno già pagato in altri modi il canone (per esempio, mediante l’addebito sulla pensione)
  4. se l’intestatario del contratto ha pagato il canone mediante addebito sulla fattura elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito in fattura relativa a un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica
  5. se l’intestatario del contratto o un componente della medesima famiglia anagrafica hanno presentato nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi
  6. altri motivi diversi dai precedenti.

Per maggiori chiarimenti si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate  www.agenziaentrate.gov.it