In caso di ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto e le agevolazioni previste dall’ARERA per i Clienti che siano stati regolari nei pagamenti, il Fornitore applicherà interessi moratori calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture.
Ai sensi del TIMG, in caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel documento di fatturazione, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto e il termine ultimo entro cui questi dovrà provvedere al pagamento. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito. Decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi da tale termine senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, e comunque almeno 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore, senza ulteriore avviso, potrà richiedere al Distributore Locale la “Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità” ai sensi dell’art. 5 del TIMG, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. Saranno a carico del Cliente i costi dell’operazione di sospensione.
Per il ripristino dell’erogazione il Cliente è tenuto all’integrale pagamento delle fatture in sospeso e alla relativa comunicazione al Fornitore, oltre a tutti gli oneri amministrativi e tecnici sostenuti dal Fornitore per la disattivazione e riattivazione nei limiti dei costi sostenuti per tali operazioni. A seguito del pagamento il Fornitore richiederà al Distributore Locale la riattivazione della fornitura che avverrà con le modalità e tempistiche previste dall’art. 45 del RQDG.
Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna. I relativi oneri saranno posti a carico del Cliente. La predetta richiesta di interruzione dell’alimentazione al Distributore Locale sarà preceduta da apposita comunicazione al Cliente, inviata a mezzo raccomandata.
Il Contratto sarà ritenuto risolto decorsi sette giorni dalla data di chiusura del contatore o, nei casi di impossibilità a procedere alla chiusura o all’interruzione, decorsi 10 giorni dalla comunicazione dell’impossibilità a procedere da parte del Distributore Locale. In tale evenienza, il Fornitore ha facoltà di procedere alla Cessazione Amministrativa del Punto di Prelievo. L’eventuale riattivazione richiesta dal Cliente sarà subordinata alle tempistiche del Distributore Locale e gli oneri ad essa connessi saranno a carico del Cliente. In caso di Risoluzione Contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il venditore sarà tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione:
i. copia delle fatture non pagate;
ii. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale, unitamente alla documentazione attestante la ricezione;
iii. copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente;
iv. copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata;
v. documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.
Fatto salvo quanto diversamente disposto dal giudice in sede di decisione sulle spese di causa, il cliente finale titolare di un PdR per il quale l’impresa di distribuzione ha sostenuto oneri connessi alle iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto è tenuto al pagamento degli oneri di cui al presente articolo indipendentemente dall’esito della
disalimentazione del punto.
In deroga a quanto indicato nei commi 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5, per i clienti non disalimentabili come definiti nel TIMG e che siano in ritardo con il pagamento della fattura, il Fornitore potrà procedere alla costituzione in mora dello stesso, trasmettendo al Cliente una raccomandata che indichi almeno il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della
bolletta insoluta, l’informazione che qualora il Fornitore proceda alla risoluzione del Contratto ed alla successiva cessazione amministrativa, il Distributore Locale provvederà all’attivazione del relativo servizio di Default ai sensi della ARG/gas 99/11 e le modalità con cui il Cliente può comunicare l’avvenuto pagamento (fax, e-mail, raccomandata A/R…). Il Fornitore non potrà procedere alla richiesta di cessazione amministrativa nei casi indicati al successivo art. 9.7.
Il Fornitore, in ogni caso, non potrà sospendere la fornitura al Cliente:
A) in assenza di preventiva comunicazione scritta a mezzo raccomandata;
B) quando il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato all’esercente nei termini e con le modalità indicate dal Fornitore;
C) nel caso in cui l’importo della bolletta sia inferiore all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia rilasciata dal Cliente e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
D) durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune (inclusa la festa patronale del Comune di ubicazione del PdR), durante i giorni di venerdì e sabato e i giorni che precedono i giorni festivi ovvero nei giorni diversi dai “giorni utili” indicati nel TIMG;
E) nel caso in cui il Fornitore non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto relativo alla ricostruzione del consumo a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore Locale;
F) nei casi di morosità su corrispettivi diversi da quelli relativi alla fornitura di gas
In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni previste dall’ARERA per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dalla normativa vigente e riportati nel relativo allegato.
Ai sensi del TIMG, il Cliente risulta obbligato a consentire al Distributore Locale l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura, al fine di poter disalimentare il PdR in caso di inadempimento dello stesso Cliente.
Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la Delibera 584/2015/R/COM (“Approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas” del 4 dicembre 2015) e s.m.i. stabilisce che il Cliente può chiedere anche una ulteriore rateizzazione, di una o più fatture ordinarie, che non contengano anche una
singola rata di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta può essere effettuata per importi superiori a 50 €, una sola volta nell’arco di 12 mesi e, per queste operazioni, potrà essere richiesto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare.
In caso di inadempimento, il Fornitore si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dal TISIND, che comporta l’applicazione nei confronti del Cliente inadempiente da parte dei successivi fornitori di un corrispettivo pari all’indennizzo ottenuto dal Fornitore.