Ai sensi di quanto previsto dal TIMOE (Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale” e s.m.i.), in caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel documento di fatturazione, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto e il termine ultimo entro cui questi dovrà provvedere al pagamento.
La comunicazione dovrà specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al Distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il Distributore competente procede a sospendere la fornitura.
Decorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento riportato nel sollecito senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, e comunque non prima che siano trascorsi 25 giorni solari dalla ricezione da parte del Cliente della comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore, senza ulteriore avviso, avvalendosi dell’utente del trasporto e dispacciamento, potrà richiedere al Distributore la sospensione o la riduzione della potenza della fornitura per morosità, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che il Cliente documenti l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito.
Nei casi di sospensione della fornitura e/o di risoluzione del Contratto, è fatto salvo il diritto del Fornitore a ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e/o di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior danno. L’eventuale riattivazione richiesta dal Cliente sarà subordinata alle tempistiche del Distributore e gli oneri ad essa connessi saranno a carico del Cliente.